L’infortunio in itinere: una delle maggiori conquiste nel campo della sicurezza sul lavoro e, allo stesso tempo, una delle sue più grandi incognite. Nonostante tutti i dipendenti siano a conoscenza di questa tutela, spesso la normativa non è chiara o, semplicemente, vi sono diversi luoghi comuni che vanno in contrasto con la realtà dei fatti.
La maggior parte delle domande rivolte a Effettorisarcimento.it riguardano:
- la validità dell’infortunio in itinere in caso di uso di un mezzo proprio o privato;
- in quali casi è previsto un risarcimento per la vittima dell’incidente;
- se eventuali deviazioni dal tragitto casa-lavoro.
Quali sono, dunque, i tre casi di infortunio in itinere
Per accertarsi di conoscere adeguatamente l’argomento, è sempre meglio risalire alla fonte prima, in modo tale da avere la norma originale, senza eventuali contaminazioni esterne:
“L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
La prima cosa che salta all’occhio è la presenza della dicitura casa-lavoro, il che implica l’esclusione dei tragitti che coinvolgono altri luoghi. Quindi, ci si riferisce sia al trasferimento di un lavoratore dal luogo di lavoro ad un’altro, sia allo spostamento di andata e ritorno durante la pausa pranzo.
Differenze tra auto privata e mezzo pubblico nell’infortunio in itinere
Utilizzando il proprio mezzo di trasporto, il lavoratore ha diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL a patto che la scelta di usufruire della propria auto o motocicletta sia strettamente necessario. Quindi, se insorgono difficoltà a livello logistico e di orari o per imposizione del datore di lavoro per esigenze, è importante che questo sia autorizzato preventivamente.
L’utilizzo del mezzo privato è utile nel momento in cui sia difficile riuscire ad avere l’ausilio dei mezzi pubblici che possano permettere al lavoratore di recarsi con tranquillità e senza troppi disagi per la sua vita quotidiana.
Per quantificare l’effettivo danno da incidente, è necessario constatare che questo sia avvenuto durante il percorso diretto e più breve. Ciò vuol dire che qualunque deviazione che non sia strettamente collegata con il lavoro, non permetterà l’ottenimento del risarcimento.
Caso contrario, invece, è quello derivato da una deviazione obbligata a causa di eventi imprevedibili, come ad esempio la chiusura di una strada.
Ovviamente, non tutti gli incidenti in itinere possono ottenere un risarcimento, infatti esistono alcune chiare esclusioni. Se il lavoratore, al momento del fatto fosse sotto effetto di alcolici e psicofarmaci o dovesse aver violato il codice della strada, non potrà avvalersi di un indennizzo.
In sintesi, prima di intraprendere qualsiasi azione a causa di un incidente in itinere, potete fare riferimento a effettorisarcimento.it.